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Diritto di critica | March 28, 2024

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Elezioni 2013: piccola guida al voto

Guida semplice al votoDomenica e lunedì (fino alle 15) gli italiani saranno chiamati a votare per il rinnovo delle due Camere del Parlamento. I cittadini del Lazio e della Lombardia dovranno votare anche per le elezioni regionali. Ma come funziona il sistema elettorale e cosa significa “voto utile”?

Ancora il Porcellum. Il sistema elettorale vigente è stato introdotto nel 2005 su proposta dell’allora ministro Calderoli. Si tratta di un sistema proporzionale con un premio di maggioranza che viene assegnato alla coalizione che ha raccolto più voti. Di fatto, è un sistema ibrido: un sistema proporzionale per i partiti, ma che di fatto diviene maggioritario per le coalizioni. Si tratta di un sistema elettorale piuttosto criticato che ha dimostrato più volte di favorire il bipolarismo ma di disincentivare il bipartitismo, costringendo quindi ad aggregare forze politiche eterogenee, a non consentire una chiara definizione di una maggioranza al Senato e non rendendo possibile per glie elettori di esprimere una preferenza per i candidati nelle liste che risultano bloccate. Per questo è stata definita dal suo stesso ideatore una “legge porcata”. Da qui il nome giornalistico di “Porcellum”.

Alla Camera. Per votare alla Camera dei deputati è necessario aver compiuto 18 anni il giorno prima l’inizio delle votazioni. Votare è piuttosto semplice. È necessario apporre una sola croce sul simbolo della lista prescelta. Sulla scheda le liste sono raggruppate per coalizione e viene indicato il leader di ciascun raggruppamento. Al termine delle votazioni saranno escluse dalla distribuzione dei seggi tutte le liste non coalizzate che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 4%. Anche le liste presenti in coalizioni che non hanno raggiunto il 10% saranno escluse se non raggiungono la soglia del 4%. Avranno un seggio alla Camera, invece, tutte le liste che compongono coalizioni che hanno superato il 20% ad eccezione di quelle che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 2%. In questo caso, vengono recuperate nel computo dei seggi anche le liste che non raggiungono lo sbarramento del 2% ma che sono le “migliori escluse”, una per ciascuna coalizione. Le liste che si presentano solo in una sola regione, non sono soggette alla soglia di sbarramento nazionale se raggiungono il 20% dei voti nella regione di riferimento (per garantire rappresentatività alle minoranze linguistiche). La coalizione o il partito che ha raccolto più voti si aggiudica il premio di maggioranza pari al 55% dei seggi.

Al Senato. Al Senato la situazione è ben più complessa. Possono votare, in questo caso solo i cittadini che hanno compiuto il giorno prima la data del voto 25 anni. Come alla Camera, è possibile esprimere il voto per la lista preferita e anche in questo caso le liste sono raggruppate per coalizione ed è indicato sulla scheda il nome del leader. Il sistema è simile a quello della Camera ma il premio di maggioranza viene assegnato a livello regionale. Ciò significa che ogni coalizione deve cercare di avere almeno un voto in più rispetto alla coalizione concorrente in più regioni possibili. La soglia di sbarramento per liste è innalzata all’8% (su base regionale). Tutte le liste non coalizzate che sono sotto questa soglia sono escluse dal riparto dei seggi per quella determinata regione. La soglia di sbarramento è al 3%, invece, per tutte quelle liste che compongono una coalizione che a livello regionale ha superato la soglia del 20%.

Voto “inutile”. Procediamo per esempi. Una lista non coalizzata che presumibilmente si dovesse attestare al 3% a livello nazionale e regionale, non entrerà in Parlamento perché non raggiungerà la soglia di sbarramento del 4% alla Camera e dell’8% al Senato. Discorso diverso se questa stessa lista fosse coalizzata. Almeno alla Camera avrà la possibilità di avere rappresentati poiché supererà senza problemi la soglia di sbarramento “diminuita” al 2%. Invece, una lista non coalizzata che raccoglierà il 7% sia a livello nazionale che regionale, avrà rappresentanti alla Camera (in quanto sopra la soglia di sbarramento del 4%), ma non al Senato, pur avendo ottenuto un discreto numero di voti. Se la stessa lista fosse in una coalizione che riesce a superare a livello regionale il 20%, allora potrà usufruire dello “sconto” sulla soglia di sbarramento che scenderà al 3% e avrà la possibilità di concorrere all’assegnazione dei seggi. I voti dati a liste non in grado di raggiungere le soglie di sbarramento vengono perduti e rientreranno nel computo dei voti espressi alla coalizione (se coalizzati) sempre che questa raggiunga alla Camera il 10% e al Senato il 20%.

Elezioni regionali

Lombardia. Oltre alle elezioni nazionali, in Lombardia e Lazio si vota anche per il rinnovo anticipato dei Consigli regionali, dopo gli scandali che hanno colpito le due istituzioni locali. Nella regione lombarda la legge elettorale prevede l’elezione diretta del Presidente. Le liste che si presentano in almeno cinque province possono coalizzarsi in gruppi di liste a livello provinciale e a loro volta compongono la coalizione che indica il candidato presidente della regione. La votazione avviene su un’unica scheda sulla quale si può esprimere la preferenza sul candidato presidente, sulla lista e sul candidato iscritto nella stessa lista per il Consiglio regionale. Si può votare il solo candidato presidente, oppure solo la lista (e il voto va automaticamente anche al candidato presidente collegato), si può esprimere un voto disgiunto (cioè si può votare una lista e il candidato presidente non collegato alla lista). Rimane poi la possibilità, per chi esprime il voto per una lista, di indicare una sola preferenza per un candidato (collegato alla lista) al Consiglio regionale. Al termine del voto scatta un premio di maggioranza per la coalizione collegata al presidente eletto. Il premio è del 55% dei seggi se la coalizione ha conquistato meno del 40% dei voti validi, o del 60% al di sopra della soglia. In ogni caso, mai una coalizione può aggiudicarsi più del 70% dei seggi. Esiste anche una soglia di sbarramento del 3% a livello regionale, soglia che non scatta nel caso in cui la lista sia in una coalizione che abbia conquistato almeno il 5% delle preferenze.

Lazio. Nel Lazio la legge elettorale è simile a quella lombarda. Le procedure di voto sono esattamente identiche ed è anche in questo caso possibile il voto disgiunto. È eletto Presidente della regione il capolista della lista regionale che ha preso più voti. L’80% dei seggi viene assegnato con il sistema proporzionale tra le liste che concorrono a livello circoscrizionale, mentre il restante 20% viene assegnato con il sistema maggioritario plurinominale per i candidati presenti nelle liste regionali, secondo la legge Tatarella. La coalizione che ottiene più voti avrà diritto ad un premio con l’assegnazione di un seggio per tutti i candidati nel listino regionale, pur garantendo un seggio al capolista della principale lista d’opposizione. In caso in cui la maggioranza raggiunga il 62,5% dei voti, il premio viene dimezzato (e il 50% dei seggi regionali redistribuiti proporzionalmente tra le altre liste d’opposizione). Se invece, la lista vincente non abbia raggiunto con il premio la maggioranza in Consiglio (ma abbia conquistato almeno il 20% dei voti) avrà comunque diritto al 60% dei seggi con l’aggiunta di seggi supplementari.