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Diritto di critica | March 17, 2024

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La rielezione di Napolitano è incostituzionale?

Giorgio NapolitanoNon bastava trasformare una repubblica parlamentare in una repubblica dei tweet. “Il popolo voleva Rodotà”, urlano i grillini e con loro un imprecisato popolo di Twitter. In base a cosa si può affermare che il costituzionalista calabrese abbia il consenso della maggioranza degli italiani è francamente incomprensibile. Nessun italiano è stato chiamato ad esprimersi e nemmeno, a quanto pare, attraverso sondaggi; gli stessi sondaggi che Beppe Grillo ha sempre indicato come “strumenti di propaganda politica”.

“Rielezione incostituzionale”. Ora sul web, dopo il bombardamento di tweet e post su Facebook per Rodotà presidente, c’è chi mette in dubbio la legittimità della rielezione di Giorgio Napolitano. Al di là del giudizio politico sulla scelta del Pd di riproporre, dopo laceranti spaccature, l’ “usato sicuro” che piace anche a Berlusconi, un ritorno al passato che dimostra l’incapacità della politica di guardare al futuro, qualcuno in rete spiega, con mirabolanti giri di parole, che Napolitano non poteva essere rieletto, a partire dai giornalisti del Fatto Quotidiano che appaiono francamente a digiuno di Costituzione.

Il non-divieto di rielezione. Ma andiamo a leggere la Costituzione, prima ancora di interpretarla. L’articolo 84 indica chi può divenire Capo dello Stato: “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.”. L’articolo 85 spiega invece quali sono i limiti temporali del suo mandato e per la sua elezione: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.”. L’articolo 85, nello specifico, fissa a sette anni il termine del mandato. Non stabilisce, però, se questo mandato possa o meno essere rinnovato. Anzi, proprio il non divieto di rielezione, lascia intendere che questa sia possibile.

La Costituzione americana. Il primo comma dell’articolo 85 può essere confrontato con l’articolo 2 sezione I comma 1 della Costituzione americana: “…Egli (il presidente – ndr) rimarrà in carica per un periodo di quattro anni”. Nessun limite di mandati, introdotto solo un secolo e mezzo dopo l’approvazione della Costituzione statunitense con l’emendamento 22 del 1951: “Nessuno potrà essere eletto più di due volte alla carica presidenziale”. Una chiara e specifica indicazione di non rieleggibilità oltre il secondo mandato.

In Francia due casi simili a Napolitano. Senza scomodare le costituzioni di Oltreoceano, diamo uno sguardo alla Costituzione della Repubblica francese: la formula utilizzata all’articolo 6 era praticamente identica a quella dell’articolo 85 della Carta italiana: “II Presidente della Repubblica è eletto per sette anni a suffragio universale diretto”. Il limite di sette anni è stato recentemente abbassato a cinque. Nessun limite alla non rielezione del Capo dello Stato. Infatti, come in Italia, dopo un lungo periodo nel quale nessuno è mai andato oltre il primo mandato, François Mitterrand ha rotto questa tradizione, rimanendo in carica per ben 14 anni (e con molti più poteri del presidente italiano). Stessa sorte per Jacques Chirac (rimasto in carica 12 anni).

In Germania il limite è espresso. Qualcuno potrà obiettare che la figura del presidente francese sia troppo diversa da quella del capo dello stato italiano. Ma se andiamo a guardare la Costituzione di un grande paese europeo organizzato secondo i principi della repubblica parlamentare come la Germania dove il presidente federale ha poteri del tutto simili a quello italiano, ci accorgiamo che anche in questo caso il limite del mandato è esplicitamente espresso. Articolo 54, II comma: “La carica di Presidente federale dura cinque anni. La rielezione immediata è ammessa soltanto una volta”.

Chi soffia sul fuoco. Chi oggi, quindi, parla di incostituzionalità della rielezione di Napolitano sul Colle, lo fa per ignoranza o in mala fede. Nel secondo caso si tratta di una regia (nemmeno tanto occulta) che vuole screditare le istituzioni italiane. A partire da Beppe Grillo che ha gridato al “colpo di Stato” quando un parlamento, secondo il mandato costituzionale, ha eletto senza costrizioni il Presidente della Repubblica. In un momento così difficile per l’Italia, l’errore più grande è infiammare gli animi e screditare una figura fondamentale in questa fase di incapacità della politica di trovare le soluzioni adeguate ad una crisi gravissima. È ora di parlare di problemi. Quelli veri.

Comments

  1. ARTICOLO 84 COMMA 2:
    “L’ufficio di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra
    carica.”Anche se non esplicitamente previsto dalla Costituzione Italiana,
    il Presidente può essere eletto più volte. Ma non può essere rieletto se ancora
    in carica comma 2 dell’Art.84 della Costituzione Italiana,Giorgio Napolitano. è
    stato eletto il 15 maggio 2006. sette anni scadono il 14 maggio 2013., con questo non mi interessa chi ci sia al colle potrebbe anche esserci Paperino non cambierebbe nulla, ma prima di dare dell’ignorante …..

    • PaoloRibichini

      Infatti, Napolitano è divenuto presidente della Repubblica per la seconda volta dopo aver dato le dimissioni (il presidente entra in carica dopo il giuramento). Lo stesso è già avvenuto con Scalfaro che era presidente della Camera. Infatti, l’articolo 84 non dice che per diventare presidente della Repubblica bisogna essere disoccupati, ma dice che per accettare l’incarico bisogna rinunciare a qualsiasi altra carica. Daniele, non mi sfidi sul diritto costituzionale, farebbe solo una pessima figura

  2. … e soprattutto una consultatina al testo dell’assemblea costituente del 19 dic. 1946 glie la darei… dove il Presidente Terracino mette ai voti la non rieleggibilità del PdR che viene approvata.

    • PaoloRibichini

      Viene approvata dalla sottocommissione ma non dall’assemblea costituente. Quindi? Quindi il presidente può essere rieletto, con buona pace di chi getta discredito sulle istituzioni dopo aver perduto in un’elezione democratica

  3. dicembre63

    I padri costituenti non volevano la rieleggibiità del presidente

  4. PaoloRibichini

    Ma quello che conta è il testo finale approvato dall’assemblea costituente e non la bozza uscita dalla commissione. Forse proprio il fatto che non si faccia espressa dichiarazione di ineleggibilità nel testo finale, significa esattamente l’opposto: quello di non voler porre limiti alla rielezione

    • MarioRossi_Bis

      Dici bene: “FORSE”, ma il documento illustra ben altri intendimenti.

    • MarioRossi_Bis

      E sarebbe stato più corretto lasciare il link al Documento.
      Punta all’archivio della Camera ed è link sicuro.
      Potrebbe essere utile al ragionamento.

    • stefano scacchi

      il fatto che non si faccia cenno alla non rielezione, secondo me, non basta per considerarla conforme al volere dei costituenti. diversamente dovremmo ritenere che i costituenti abbiano ritenuto lecita una rielezione per un numero illimitato di mandati che è qualcosa di illogico. considerato che volevano vietarla nei lavori preparatori e non esiste un limite al numero di mandati nella Carta, sembra più logico supporre che non consideravano possibile la rielezione. anche perché i nostri costituenti erano gente piuttosto lungimirante. difficile pensare che abbiano considerato lecito un istituto senza disciplinarne successivamente i limiti temporali, come ha fatto ad esempio il costituente tedesco. a me sembra più probabile che, per una questione di eleganza, in Costituzione non abbiano scritto un espresso “non è rieleggibile” che sarebbe suonato come un monito perenne e iniziale alla figura del Presidente della Repubblica. quasi che qualcuno gli facesse “no” con la mano. ma poi anche il combinato disposto degli art. 85 e 86, secondo me, spinge in questa direzione. l’articolo 85 parla espressamente di elezione del “nuovo Presidente della Repubblica”. E lo stesso fa l’articolo 86 quando disciplina i casi di morte o impedimento del Presidente in carica. L’espressione letterale è “nuovo” in entrambi i casi. Nel caso dell’art. 86 è ovvio che debba trattarsi di una persona diversa dal Presidente appena scomparso oppure colpito da impedimento . Ma allora anche nel caso dell’art. 85 è lecito supporre che debba essere eletta una persona diversa. In ogni caso, anche non essendo d’accordo con questa interpretazione letterale, risulta difficile conciliare la disciplina dell’immunità presidenziale con questi due articoli. Ammesso che “nuovo” non si debba riferire alla persona del Presidente, lo si deve sicuramente riferire alla natura del mandato. Ma allora, posto che il rieletto è un presidente “nuovo”, cosa succede all’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni durante il primo mandato? Per forza di cose esiste un momento di stacco tra le dimissioni e il successivo giuramento. Un momento logico nel quale la stessa persona passa da un mandato all’altro. In quella frazione di tempo l’immunità scompare e poi ricompare nella stessa persona? a me sembra una forzatura difficilmente comprensibile. Senza dimenticare il divieto di scioglimento delle Camere del semestre bianco. Anche in questo caso lo stesso potere scompare e poi riappare nella stessa persona? Il potere di sciogliere l’istituto sul quale si regge il nostro ordinamento democratico trattato come fosse la paletta di un vigile urbano? Senza dimenticare i convincenti argomenti sul fatto che un Presidente, voluto “super partes” dai costituenti, sapendo di poter essere rieletto, potrebbe trattare il suo primo mandato come una sorta di campagna per il secondo. Da questo punto di vista, quanto è stato libero, ad esempio, il convincimento di quei parlamentari che hanno rieletto Giorgio Napolitano, dopo essere stati inseriti da questi tra i “saggi”, quindi con la ragionevole prospettiva di poter diventare ministri in un successivo governo delle larghe intese?

  5. Vittorio

    Scusate ma la frase ” …… NUOVO PRESIDENTE della repubblica “……. nuovo non è il vecchio, “ma quando si cambiano le pasticche alla macchina rimetti le nuove o le vecchie consumate così ti vai a schiantare!!!” è tutto interpretabile oramai.

  6. Vittorio

    Non stiamo parlando mica dell’Amministratore condominiale dove all’ordine del giorno scrive “nomina o revoca dell’amministratore” ragazzi. Sono solo un semplice cittadino, ma mi pare ovvio che il presidente debba essere una persona diversa dalla precedente. Serve per garantire il cambiamento, per evitare che eventuali situazioni di mala politica e corruzione come il caso dell’italia (in netta crisi) abbia una stasi ulteriore. Napolitano e il signore di 20 giorni fa. Che miglioramento ci può essere se fino ad adesso non ha cambiato nulla? Buona notte a tutti

  7. Quindi lei, caro sig. Ribichini, giornalista e costituzionalista che rasenta la perfezione, non ammette alcun dialogo. Ricapitoliamo: scrive un articolo, si dichiara tanto preparato in materia tanto che si sente di minacciare “non mi sfidi sul diritto costituzionale, farebbe solo pessima figura”, utilizza nella spiegazione un metodo che puzza di ridicolo, poi non accetta neanche un minimo di critica. Sarà anche preparatissimo, come lei dice, ma mi dovrà spiegare cosa c’azzeccano quegli interventi sulle altre nazioni quando, anche un neonato lo sa, non si spiega la legge di uno Stato con quelle di un’altro. Per favore maestro, un po’ di coerenza. Se lei sa, è ora di spiegarli i problemi.

  8. Daniela

    Se i presidente fosse rieleggibile a cosa servirebbe il semestre bianco?

  9. Daniela

    Se fosse rieleggibile a cosa servirebbe il semestre bianco?

    • PaoloRibichini

      Serve ad evitare la possibilità che il Presidente possa sciogliere il Parlamento per avere una maggioranza favorevole alla propria elezione, oppure per evitare che questo potere di scioglimento possa essere usato proprio come ricatto da parte del Presidente per essere rieletto. Quindi, quello che volevano i costituzionalisti è esattamente il contrario: cioè permettere la rielezione del capo dello Stato ma senza condizionamenti, in modo che il Parlamento possa esprimersi liberamente. Altrimenti il semestre bianco non avrebbe alcun senso

  10. PaoloRibichini

    Caro Mirko, rilassati. Ora ti spiego perché quell’articolo che ci hai linkato (e che è stato rimosso secondo la nostra policy dei commenti che vieta link esterni) è assolutamente un documento originale ma che non dimostra proprio un bel nulla. Infatti, l’assemblea costituente decise di dividersi il lavoro in varie commissioni. Quella che si doveva occupare del Presidente della Repubblica si espresse contro la rieleggibilità del capo dello Stato. Purtroppo, però, l’assemblea plenaria decise di eliminare quel vincolo, che infatti non è presente nel testo definitivo della Costituzione. Basterebbe studiare un buon manuale di storia…

    • Dopo aver accettato il suo consiglio riguardanto il mio stato di stress ( ora son molto rilassato! ) ho riletto bene il documento ed ho ancora i miei dubbi. Li espongo per aver nuovamente ragguaglio da Lei. Nel documento presente sul link da Voi rimosso, LAMI STARNUTI proponela formula: “e’ eletto per sette anni e non e’ rieleggibile” ad IMPEDIRE che si apra la via ad una politica a carattere personale del Presidente. BORDON e LUSSU propongono che la durata sia ridotta da 7 a 5 anni. FUSCHINI obietta perche’ il Senato ,avendo mandato inferiore, eleggerebbe due volte il Presidente della Repubblica.
      Il Presidente (dell’assemblea ovvio! ) pono ai voti che il mandato venga ridotto da 7 a 5 anni : NON APPROVATO
      Pone ai voti la durata della carica di 6 anni : NON APPROVATO
      Pone ai voti la formula : ” il Presidente della Repubblica e’ eletto per 7 anni” : APPROVATO. Mette ai voti il seguente emendamento aggiuntivo : ” e NON E’ RIELEGGIBILE” proprio in virtu’ dell’osservazione dell’ON.LAMI STARNUTI : E’ APPROVATO attendo in relax la Sua risposta