Decreto Romani, prove tecniche di censura - Diritto di critica
Il nuovo Decreto Romani è certo ‘migliore’ rispetto alla bozza contestata dai blogger e dal popolo della Rete ma non convince ed è a dir poco deludente. Sono molte le ambiguità contenute nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri che lascia comunque all’Agcom, l’autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni il ruolo di “arbitro”. A Giuseppe Giulietti di articolo21.org (intervistato ieri durante la protesta davanti ai cancelli Rai a via Teulada) questo decreto non piace. Proviamo quindi a capire quali sono i punti dubbiosi del provvedimento.
L’articolo 4 del testo dà una definizione di “servizio media audiovisivo”ed elenca una serie di categorie non soggette agli obblighi posti dal decreto. In particolare per servizio media audiovisivo si intende la radiodiffusione (televisione analogica e digitale), il livestreaming, il webcasting (tv su internet), e video on demand. Mentre non rientrano in questa definizione i servizi che esercitano attività non economiche e che non entrano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Sono esclusi poi:
– la posta elettronica (solo l’idea di chiedere il permesso per mandare un video per mail fa rabbrividire, ma chi ha composto il testo ha pensato di specificarlo)
– servizi che non forniscono programmi, e nei quali il servizio audiovisivo sia puramente incidentale rispetto all’attività principale e qui il testo inserisce ulteriori dettagli intendendo per questi ultimi: giochi in linea, motori di ricerca, versioni elettroniche di quotidiani e riviste, servizi testuali autonomi, giochi d’azzardo.
Sui siti che non esercitano attività economiche e che non fanno concorrenza alla radiodiffusione televisiva, non si sa quali sono i criteri qualitativi che stabiliscono se un videoblog, o una qualunque piattaforma possa o meno togliere pubblico alle trasmissioni televisive. Non è chiaro inoltre se un sito in grado di raccogliere una cospicua somma di denaro rientri o meno nelle attività non economiche.
Come fa notare Guido Scorza su Punto Informatico, il modo in cui è stato definito il termine media audiovisivo, cioè escludendo alcuni servizi «è una tecnica di normazione assolutamente inadeguata alla materia di cui si tratta: la tecnologia va più in fretta del legislatore – scrive Scorza – ». L’avvocato quindi ipotizza che si evolva ad esempio il “video-twitter“: «occorrerà provare a collocarla in una delle categorie escluse» Ma se non rientra nei requisiti occorrerà«qualificarla come “servizio media audiovisivo” con ogni conseguenza per il suo gestore». Già, i gestori.
Il decreto Romani, deve per adattarsi alla direttiva europea Avms, sui contenuti audiovisivi, e «quello che c’era di buono nella direttiva – ricorda l’avvocato Scorza dalle pagine di Punto Informatico – non è stato importato». Infatti per i gestori, o meglio i siti intermediari come Youtube che distribuiscono contenuti amatoriali e professionali il testo non fa alcuna citazione e non esclude la «responsabilità degli intermediari della comunicazione». Che tradotto vuol dire che le piattaforme di condivisione dovrebbero rispondere dei contenuti inseriti dagli utenti. La sentenza sulla condanna di Google sta facendo discutere molto in merito ed ha aperto un acceso dibattito in Itala e fuori dai confini nazionali. Di questo passo, se le piattaforme continuano ad essere chiamate in causa dai giudici per i contenuti immessi in rete dagli utenti, sottoponendosi così a responsabilità editoriali televisive non potranno invece che porre loro dei limiti a chi usufruisce dei loro servizi, burocratizzando di fatto la Rete, o – nel caso più estremo – chiudere.
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