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Diritto di critica | April 27, 2024

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Thyssen, perché si parla di "sentenza storica" - Diritto di critica

Thyssen, perché si parla di “sentenza storica”

La decisione della seconda Corte d’Assise di Torino sulla morte dei sette operai dello stabilimento Thyssenkrupp di Torino è stata definita una sentenza storica. Le richieste del pm Raffaele Guariniello sono state accolte, addirittura con un aumento per uno dei manager (Daniele Moroni, condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione per concorso in omicidio colposo, come Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo Cafuerri, a 13 anni e 6 mesi). La parte del verdetto che ha creato maggior scalpore è quella relativa all’amministratore delegato Harald Espenhahn, a cui i giudici hanno riconosciuto il reato di omicidio volontario, decidendo per 16 anni e 6 mesi.

A differenziare la posizione dei condannati in primo grado è stato, dunque, l’elemento soggettivo (dolo/colpa). Il senso comune (e il codice penale) definiscono la colpa come “assenza di volontà” nel commettere il reato ascritto, determinato invece da imprudenza, imperizia e negligenza da parte del reo. In tal senso, fino a ieri, la giurisprudenza si era espressa per i casi di infortuni (e morti) in fabbrica o sui cantieri, legando la responsabilità del soggetto alla sua mancata osservanza delle regole minime previste per la sicurezza sul posto di lavoro. Per la prima volta, invece, anche per questi casi è stato utilizzato il dolo eventuale. Si tratta di una forma di dolo indiretto, integrata nel caso in cui l’agente compie un atto, ignorando la pur alta probabilità che a questo ne consegua un altro. Nel caso dell’amministratore delegato del colosso dell’acciaio, parliamo della volontaria omissione nel mancato adeguamento delle strutture di sicurezza (intenzionale) che ha provocato la morte dei sette operai in quel terribile 6 dicembre 2007 (l’evento indiretto ma possibile al punto dal “correre il rischio”).

È bene sottolineare, come ha fatto lo stesso procuratore Guariniello, che «il dolo non è applicabile meccanicamente a tutti i casi di infortunio sul lavoro». La sentenza fa sicuramente scuola, ma non determina criteri automatici a danno del datore di lavoro. Ancora secondo il pm torinese, l’indagine era partita con la tipica accusa di omicidio colposo, salvo imbattersi in elementi rilevanti come le e-mail aziendali tra i membri del cda («abbiamo dovuto applicare metodologie di indagine nuove per gli incidenti sul lavoro, metodologie più tipiche da reati di criminalità organizzata; non ci siamo, insomma, fermati alle anomalie dello stabilimento: abbiamo cercato di capire perché si erano create quelle anomalie»). Non per ogni tragedia in materia occupazionale, insomma, si avrà una sentenza che ricalchi quella per i vertici Thyssen.

Il dispositivo impone all’azienda tedesca anche pene interdittive su pubblicità e appalti, oltre a nove milioni di euro di risarcimenti per le parti civili, tra parenti delle vittime, sindacati e associazioni. Se per i rappresentanti della multinazionale la condanna risulta «incomprensibile e inspiegabile», è maggiormente pesante la dichiarazione del vicepresidente di Confindustria Samuele Gattegno, secondo cui «siamo gli unici nel mondo occidentale a condannare un amministratore delegato per omicidio volontario. Forse sarebbe il caso di fare una riflessione». La reazione degli industriali tradisce un’evidente preoccupazione per l’eventuale dismissione dei tanti investimenti dell’impresa (a Terni su tutti) nel nostro Paese.

La parola passa ora all’appello, nella cui sede gli avvocati potranno invocare un’importante sentenza della Cassazione penale (n°. 4106 del 2011), secondo il cui commento “sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili”. Le speranze per i condannati in primo grado, per stessa ammissione dei loro difensori, sono però poche. Il pericolo prescrizione breve, infine, è saltato.