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Diritto di critica | April 26, 2024

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Delitto di via Poma: il pm chiederà l’ergastolo per Raniero Busco - Diritto di critica

Delitto di via Poma: il pm chiederà l’ergastolo per Raniero Busco

Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Questo era stato il capo d’accusa con il quale Raniero Busco era stato rinviato a giudizio nel febbraio scorso. Il 7 gennaio del 2011 il pm Ilaria Calò, al termine della seconda parte della requisitoria, chiederà l’ergastolo per l’ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, uccisa il 7 agosto del 1990 negli uffici dell’Associazione Ostelli della Gioventù in via Carlo Poma 2.

La richiesta del pm è la naturale prosecuzione del tema accusatorio portato avanti dall’accusa in quasi un anno di processo, durante il quale si è tentato di portare prove della colpevolezza di Raniero Busco. Prima prove documentali e testimoniali, poi perizie mediche e consulenze scientifiche dei Ris di Parma. Come la verifica dell’alibi del sospettato, effettuata attraverso l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, l’analisi di alcuni reperti biologici ritrovati sugli indumenti di Simonetta Cesaroni e sul luogo del delitto, l’eventuale compatibilità tra l’arcata dentaria di Busco ed una ferita sul capezzolo del seno sinistro della vittima.

Nel rinvio a giudizio depositato al gup il 26 maggio 2009, il pm Ilaria Calò e Giovanni Ferrara chiesero l’imputazione per Raniero Busco per il reato “di cui agli articoli 575, 577 e 61 n. 4 del codice penale, perché, dopo aver morso e leso il capezzolo del seno sinistro di Simonetta Cesaroni e averla stordita con un forte colpo sferrato all’emivolto destro, la colpiva 29 volte con uno strumento da punta e da taglio, attingendola agli occhi, al collo, al seno, al torace, all’addome, alla zona genitale, in tal modo cagionandone la morte per collasso cardio-respiratorio insorto in via post emorragica, commettendo il fatto con sevizie e crudeltà verso la vittima, il 7 agosto del 1990”.

L’articolo 575 del codice penale è dedicato agli omicidi (“chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”), con l’oggetto materiale che è l’essere umano vivente. Ad esso si legano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 61 del codice penale, al punto 4: “quando abbia adoperato sevizie ed agito con crudeltà verso le persone”.

L’articolo 577, invece, si riferisce direttamente alla pena dell’ergastolo, nel caso il fatto previsto dall’articolo 575 sia stato commesso “col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso” (il tagliacarte mai ritrovato brandito, secondo l’accusa, dall’assassino).

Dopo la requisitoria del pm sarà la volta di quella delle parti civili, prevista per il 14 gennaio, e di quella della difesa il 19 gennaio 2011. Il presidente della corte Evelina Canale ha dichiarato di voler arrivare ad una sentenza entro la fine del mese prossimo. A quel punto accusa e difesa, nel caso non fossero soddisfatte del verdetto, potrebbero fare ricorso in appello ed, eventualmente, in Cassazione.

Comments

  1. vanna

    bravi giudici….raniero 24 anni be stavolta avete fatto in fretta un colpevole lo dovevate trovare no? e al misseri e famiglia ke fate li lasciate liberi vero? e ki ammazza la gente ubriachi o i figli e avete nn una ,mille prove li lascee liberi vero? non mi resta ke dire c,è da vergognarsi della giustizia ialiana anzi no ,di essere italiani vergognatevi la maschera tutti quanti metteteviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii