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Diritto di critica | October 5, 2024

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Il "collegato lavoro": la norma che ha diviso i precari - Diritto di critica

Il “collegato lavoro”: la norma che ha diviso i precari

Approvata il 4 novembre 2010, la legge n.183 sul cosiddetto ‘collegato lavoro’ ha introdotto una serie di linee guida per una riforma del mondo del lavoro. Il disegno di legge nacque oltre 2 anni e mezzo fa, collegato alla Finanziaria del 2009. E’ stato un iter parlamentare lungo (condito anche da un rinvio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano), quello che ha portato all’approvazione della legge, con i suoi 50 articoli.

La norma riguarda, principalmente, una riforma del processo del lavoro, un’innovazione sull’impugnabilità dei licenziamenti, oltre ad alcuni provvedimenti nell’ambito dei lavori usuranti, contro il lavoro sommerso e nella pubblica amministrazione, le certificazioni, i congedi parentali, l’apprendistato a 15 anni, gli ammortizzatori sociali, sulla conciliazione e l’arbitrato.

Diritto di critica ha raccolto il parere di tre esperti del settore, e anche nelle prossime settimane cercherà di far luce sulle ricadute positive e negative della legge sui lavoratori precari, focalizzando l’attenzione sulla riforma del processo del lavoro e sull’impugnabilità dei licenziamenti. Il decreto Milleproroghe ha sospeso per tutto il 2011 il provvedimento che riduce a 60 giorni il termine per l’impugnazione di tutte le tipologie dei contratti a tempo determinato non rinnovati. In attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità costituzionale del provvedimento.

“La legge sul collegato lavoro – dice Francesco Lauria, del Dipartimento mercato del lavoro Cisl Nazionale – è una norma disomogenea. L’iter legislativo è stato lontano dai riflettori dei media, prima della sua approvazione”. Gli articoli che hanno fatto discutere sono certamente il numero 30, 31 e 32, sulla riforma del processo del lavoro e sull’impugnabilità dei licenziamenti.

Tutti i provvedimenti in materia di licenziamenti, dice la legge, che riguardano i contratti a termine, di collaborazione, a progetto ecc. dovranno essere impugnati entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il provvedimento è anche retroattivo. Il ricorso giudiziario deve essere presentato entro 270 giorni, pena la decadenza. Il termine per la presentazione dei ricorsi recava come data il 24 gennaio del 2011, prima della sospensione disposta dal decreto Milleproroghe. Diventerà effettivo a partire dal 2012 e c’è chi s’interroga sul fatto che il periodo di tempo per presentare ricorso sia troppo esiguo.

“Non è stata una riforma organica – sottolinea Lauria –, ma una legge che ha modificato precedenti interventi”. Nell’iter parlamentare la Cisl e gli altri sindacati si sono relazionati con la maggioranza e l’opposizione. La legge è stata approvata grazie ai voti favorevoli del Pdl e dell’Udc. Contrari sono stati il Pd e l’Italia dei Valori.

E proprio la contrattazione sindacale, ha ammesso Lauria, è stata la chiave di alcuni successi: “La gratuità delle spese giudiziarie, una conquista sindacale storica, è stata mantenuta”. Nell’impianto della nuova legge, nella parte relativa alle controversie di lavoro individuale, sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda la conciliazione e l’arbitrato.

Con la norma sul collegato lavoro è prevista in maniera esplicita la possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione in sede sindacale, mentre in qualunque fase le parti possono affidare la soluzione della controversia, in sede arbitrale, alla stessa commissione di conciliazione.

Sono previsti, invece, diversi tipi di arbitrato: a cominciare da quello ‘contrattuale’, che può essere svolto presso le sedi sindacali secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva; c’è poi quello ‘definito dalla legge’, che è regolato dal provvedimento legislativo e si svolge presso la Direzione provinciale del Lavoro; l’arbitrato ‘secondo equità’, con il collegio che è tenuto al rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi regolatori della materia del lavoro, anche derivanti da obblighi comunitari; l’arbitrato con ‘clausola compromissoria’, che non entrerà immediatamente in vigore, con la possibilità per il lavoratore di firmare una clausola compromissoria con l’impegno di utilizzare il canale arbitrale per eventuali controversie future. La clausola compromissoria potrà essere introdotta solo se prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro (nei successivi 18 mesi).

In ogni caso la clausola non potrà essere sottoscritta né al momento dell’assunzione, né prima della conclusione del periodo di prova. La clausola compromissoria non potrà, comunque, riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro (i licenziamenti). Per questa parte della legge, tutte le sigle sindacali sono state d’accordo. Ma altre associazioni di categoria hanno bocciato in toto il provvedimento: “La Cgil – precisa Lauria – ha reputato la legge incostituzionale ed ha mostrato un atteggiamento oltranzista, per ciò che riguarda la possibilità di modificare il provvedimento. Noi della Cisl abbiamo contribuito a migliorare la legge. Poi questa dovrà essere governata, con le parti sociali che avranno spazio per alcune modifiche. Un conto è entrare nel merito, come da noi sottolineato, altro è dire che è stata un’apocalisse, come lasciato intendere da altri sindacati. Se ci fosse stata anche la Cgil – conclude Lauria – insieme avremmo ottenuto qualcosa di più in sede di contrattazione sindacale”.

Comments

  1. marco

    non capisco se “nel mio caso ho 38 anni di marche le ultime 28 anni di marche autista di autobus superiori a 9 posti ma se rientro per il prepensionamento vado via con i miei 38 anni oppure con il massimo della pensione?
    grazie